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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI

ARTICOLO 1

E costituita l'ASSOCIAZIONE denominata PRO-ROCCASALLI, con sede sociale in ROCCASALLI di Accumoli via n.i, che di seguito verrà indicata con la parola ASSOCIAZIONE.
L'Associazione non ha fini di lucro ed è estranea a qualsiasi sindacato o movimento ideologico e politico.

ARTICOLO 2

Gli scopi principali dell'Associazione PRO-ROCCASALLI sono:
1) Fare del volontariato, della beneficenza ed operare interventi di protezione civile, mettendo a disposizione le proprie risorse umane ed organizzative per azioni di primo soccorso alla frazione di Roccasalli ed ai paesi limitrofi in caso di eventi di calamità naturali, in considerazione soprattutto dell'alto rischio sismico cui la zona è soggetta;
2) promuovere miglioramenti estetici e funzionali della località, salvaguardarne le condizioni territoriali ed ambientali, promuoverne lo sviluppo sociale culturale ed economico, tutelarne le bellezze naturali e le tradizioni;
3) organizzare festeggiamenti, spettacoli, gare, fiere, gite, escursioni ed in generale promuovere tutte le iniziative intese ad incrementare il movimento turistico della località e rendere più confortevole il soggiorno ai residenti e ai forestieri che la frequentano;
4) istituire una sede sociale, nonché circoli, parchi ed impianti sportivi;
5) organizzare, promuovere e gestire le attività del punto 4) nonché provvedere a tutte le forme di autofinanziamento ed accedere a finanziamenti pubblici e privati come meglio dettagliato nel successivo articolo 10.

A tali scopi l'Associazione mette a disposizione dell'Amministrazione Separata beni usi civici di Roccasalli le proprie risorse umane e organizzative per il raggiungimento dei traguardi che la Comunanza si prefigge (vedi articolo 3 del suo Statuto).
Per tutto quanto sopra, l'Associazione dovrà dare sempre la propria collaborazione ed il proprio parere, vincolante a nome degli Associati, nei confronti delle Autorità Religiose e Laiche di Competenza territoriale (Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale) per ogni iniziativa che si rendesse necessaria agli scopi menzionati e nell'ambito delle norme, dei regolamenti e delle procedure previste dalle stesse Autorità.
L'Associazione interverrà in prima persona laddove ci sarà inerzia o temporanea inoperatività da parte delle predette Autorità o in caso di urgenti e/o gravi motivi, comunque nel rispetto delle norme vigenti. In tal caso l'Associazione potrà istruire un'azione di rivalsa anche economica nei confronti delle medesime autorità.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita da:
a) soci fondatori: tutti coloro che partecipano alla fase costitutiva dell'Associazione;
b) soci ordinari: tutti coloro che sono residenti, abitanti, villeggianti o proprietari di beni immobili nel comprensorio della frazione Roccasalli di Accumoli (tutti i soci ordinari, sostenitori, onorari e juniores dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità organizzativa ed associativa);
c) soci sostenitori: tutti coloro che aderiscono all'Associazione, che hanno interesse allo sviluppo della frazione di Roccasalli, che contribuiscono alle finalità dell'Associazione e che sono presentati da un socio ordinario;
d) soci onorari: tutti coloro che per riconosciute benemerenze siano nominati dall'Assemblea;
e) soci juniores: tutti i componenti dei nuclei familiari che non hanno superato il diciottesimo anno di età e che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dai contributi dei soci medesimi, nonché dai beni acquistati, dalle somme ricavate con sottoscrizioni, da eventuali lasciti e donazioni, nonché da proventi derivanti da attività rivolte anche ai non associati per lo svolgimento di attività occasionali.
Le quote dei nuovi soci devono essere versate all'atto dell'iscrizione.
Il successivo pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle iniziative da questa promosse;
I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di:
a) partecipare alle assemblee;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
I soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi gli Juniores, hanno diritto ad un voto ciascuno.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità.
In quest'ultimo caso decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 5

L'Associazione si estingue con delibera dell'Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o rappresentati che stabilisce lo scioglimento.
L'Associazione viene meno anche quando lo scopo è stato raggiunto o quando esso è divenuto impossibile, su delibera dell'assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.
In caso di estinzione i beni residuati dell'Associazione sono devoluti ad Associazioni non politiche di assistenza sociale, oppure spesi totalmente per realizzare opere di pubblica utilità nella frazione di Roccasalli.

ARTICOLO 6

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare una domanda contenente l'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento di esecuzione.
Tale domanda, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, verrà vagliata da quest'ultimo organismo, che provvederà a comunicarne esito al richiedente.
La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può sempre recedere dall'associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo e il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata tacitamente se entro tre mesi dal termine di scadenza non viene inoltrata la dichiarazione di recesso. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi. Il mancato pagamento della quota associativa è motivo di esclusione.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) eventuale collegio dei Revisori Contabili (n. 3 membri);
e) eventuali Probiviri.

ARTICOLO 8

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. L'assemblea è convocata dagli amministratori una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci entro il 31 agosto, o, in caso di urgenza, su delibera della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Le convocazioni dell'assemblea avvengono almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, mediante affissione di manifesti pubblici all'esterno della sede sociale, con comunicazione inviata al domicilio indicato dai soci all'Associazione, con lettera, SMS, e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione conosciuto.
Quando si tratta di Assemblea che prevede elezioni per le cariche sociali dovrà essere reso pubblico, mediante affissione nella bacheca dell'associazione, l'elenco dei soci che hanno diritto al voto e quindi eleggibili.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:
1) il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un giorno dopo la prima;
2) l'ordine del giorno.
La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza a chi nominato dall'Assemblea;
L'Assemblea è legalmente costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, e delibera in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ha il compito di nominare i membri del Consiglio Direttivo; di programmare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione; di approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; di modificare l'atto costitutivo e lo statuto, di proclamare l'autoscioglimento dell'Associazione.
Le delibere relative alle modifiche dello statuto, alla compravendita di beni immobili, ad ogni altro atto relativo ai beni immobili ed all'autoscioglimento dell'Associazione debbono trovare l'approvazione dei due terzi dei soci presenti o rappresentati in sede assembleare.
Nelle delibere di approvazione del bilancio nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Un socio può delegare per iscritto a partecipare in sua vece alle assemblee. Un socio non può rappresentare più di tre soci deleganti.
Non possono essere delegati il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Tutte le riscossioni da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati di somme e valori, qualunque sia l'ammontare o la causale, sono effettuate a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. L'apertura di conti correnti bancari, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, viene gestita a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato. La prima volta è nominato tra i fondatori in sede di atto costitutivo e resta in carica fino alla prima assemblea che avrà cura di convocare.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo, composto di undici membri, è eletto con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea. Di esso fa parte, quale membro di diritto, un rappresentante dei Soci Juniores, scelto tra questi ed eletto con votazione a scrutinio segreto dai Soci Juniores stessi. Tutti i soci fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti. Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili. In caso di vacanza entrano a far parte del Consiglio Direttivo coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nell'ultima votazione. Nel caso che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l'Associazione farà indire elezioni per un nuovo Consiglio. Ove non ci siano più soci eletti nell'ultima votazione per essere surrogati ai Consiglieri decaduti o dimissionari, il Consiglio è validamente formato e delibera a maggioranza con la presenza dei Consiglieri superstiti fino alla prossima assemblea, nella quale il numero di consiglieri verrà integrato con apposite elezioni.
I Consiglieri che, durante un esercizio sociale, non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di tre volte, senza presentare preventive giustificazioni, decadono e vengono sostituiti.

Il Consiglio, nelle sue riunioni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; non può assumere le suddette cariche il rappresentante dei Soci Juniores;
b) nominare, tra i suoi componenti, un tesoriere che svolgerà tutte le funzioni a lui delegate da apposito regolamento;
c) nominare il segretario dell'Associazione, da scegliere tra i Soci fondatori ed ordinari, purché non ricoprano cariche nel Consiglio o nel collegio dei Revisori;
d) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;
e) predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea e predisporre le eventuali richieste di finanziamento di cui all'articolo 13;
f) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
g) predisporre l'ordine del giorno per le assemblee e le relative convocazioni;
h) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;
i) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di particolari eventuali attività dell'Associazione;
j) attuare le delibere dell'assemblea assicurando tutti gli adempimenti gestionali delle attività;
k) promuovere ogni iniziativa di carattere urgente in conformità con le finalità dell'Associazione;
l) stabilire le quote sociali;
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti dell'associazione ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.


Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le funzioni esecutive e di normale amministrazione di un ufficio di segreteria.

Il tesoriere ha in custodia ed in tutela, sotto la propria personale responsabilità, il patrimonio dell'associazione, amministra la contabilità, tiene aggiornato il libro dei soci, cura la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi secondo le norme vigenti, cura la riscossione delle quote sociali etc.

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Nell'eventualità, i membri del Collegio dei Revisori dei conti sono scelti tra i soci ordinari e fondatori con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le elezioni del Consiglio.
Risulteranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti, i primi tre saranno membri effettivi, gli altri due supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere a sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di presenza nelle riunioni del Consiglio.
Spetta al Collegio dei Revisori dei conti seguire l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendone all'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, spetta solo il rimborso delle spese sostenute. Al segretario potrà essere corrisposto un compenso. Il compenso è eventualmente fissato dal Consiglio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
c) da proventi di gestioni permanenti o occasionali;
d) da eventuali lasciti, liberalità e donazioni, accettate dal Consiglio Direttivo;
e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
L'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.
Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 11

Mozione di sfiducia:
1. Il voto contrario del Consiglio Direttivo ad una proposta del Presidente, non comporta le dimissioni dello stesso;
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo con l'indizione di elezioni per un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

La costituzione del patrimonio dell'Associazione non è fine a se stessa, ma ha ragione di esistere soltanto se destinato ad opere di pubblica utilità in favore della frazione di Roccasalli .

ARTICOLO 13

Ogni richiesta di finanziamento (collette, sottoscrizioni, ecc.) deve essere accompagnata dal dettagliato programma di utilizzo delle somme ricavate e dovrà avere riscontro nelle scritture gestionali e contabili evidenziate dal bilancio consuntivo e preventivo approvati ogni anno dall'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del codice civile e a tutte le leggi vigenti in materia.

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